ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1)
1. Nella determinazione del reddito delle società e
degli enti che esercitano attività assicurative concorre
a formare il reddito dell’esercizio la variazione
delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura
massima stabilita a norma di legge, salvo
quanto stabilito nei commi successivi.
1 bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie
relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell’esercizio per la parte corrispondente
al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa
la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo
89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo
87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura
non inferiore al 95 per cento e non superiore al
98,5 per cento. (2)
2. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori
e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle
quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonchè
le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono
del regime previsto dall’articolo 87 concorrono
a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti
a beneficio di assicurati dei rami vita i
quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 165 i predetti utili si assumono
nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a
formare il reddito. (3)
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, è
deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è
iscritta in bilancio e nei quattro successivi. (4) È
considerato componente di lungo periodo il 75 per
cento della medesima riserva sinistri (5).
3 bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono
sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione
dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata
separatamente per ciascuno di essi. (6)
4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti
di assicurazione di durata poliennale stipulati
nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi;
tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita
possono essere dedotte per l’intero ammontare
nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se
iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle
riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo
massimo pari alla durata di ciascun contratto
e comunque non superiore a dieci anni.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma inserito dall’art. 38, comma 13-bis, DL 31.5.2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122, in vigore dal
31.7.2010.
(3) Comma sostituito dall’art. 6, comma 11, lett. a), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi
d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.
Testo precedente: “La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché
il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita
o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle
azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e
delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui
all’articolo 87, e degli utili di cui all’articolo 89 esclusi dalla formazione
del reddito.“.
(4) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. d), L. 27.12.2013 n.
147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore
dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si
applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta
ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche
di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta
precedenti”.
Testo precedente: “La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al
30 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile
in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.“.
Per le precedenti modifiche si veda l’art. 82, comma 6, lett. a) e b), DL
25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n.
133.
(5) Le parole “il 75 per cento della medesima riserva sinistri” sono
state sostituite alle precedenti “il 50 per cento della medesima riserva
sinistri” dall’art. 82, comma 6, lett. c), DL 25.6.2008 n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Ai sensi del successivo
comma 8, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 25.6.2008.
(6) Comma inserito dall’art. 6, comma 11, lett. b), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi
d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Ai sensi dell’art. 18,
comma 5, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al comma 3-
bis dell’art. 111, per i soggetti che nell’esercizio precedente a quello
in corso alla data dell’1.1.2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti
finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere
adottato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
in corso alla data dell’1.1.2005.
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